Pensione Vecchiaia
È una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge.
La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell’AGO.
In questa pagina si riportano i soli requisiti previsti per gli iscritti all'AGO e alla Gestione Separata.
Dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti, ovvero, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
È possibile conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici. I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.
Soggetti iscritti all’AGO in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Per tali soggetti il requisito contributivo è di almeno 20 anni di anzianità contributiva (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata).
In deroga al predetto requisito, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici, differenti a seconda delle gestioni.
I lavoratori dipendenti riconosciuti dall’INPS invalidi in misura pari o superiore all’80% mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della “finestra mobile” di 12 mesi.
Pertanto tali lavoratori potranno andare in pensione dal 2019 al 2022 con il seguente requisito anagrafico: donne 56 anni, uomini 61 anni.
Il beneficio è cumulabile con il requisito contributivo in deroga dei 15 anni.
Per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 67/2011 (circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 126), non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Soggetti iscritti all’AGO con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e soggetti iscritti alla Gestione Separata
Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo di 20 anni e dei predetti requisiti anagrafici (per gli iscritti alla Gestione Separata si fa riferimento ai requisiti degli autonomi) a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”).
In alternativa, tali soggetti possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età da adeguare alla speranza di vita (per gli anni dal 2019 al 2022 il requisito adeguato è di 71 anni), con cinque anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.
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Documenti Necessari:
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67 anni di età;
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cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
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residenza effettiva in Italia;
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iban
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dimissioni telematiche
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requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
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i redditi assoggettabili all' IRPEF , al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
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i redditi esenti da imposta;
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i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
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i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
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i redditi di terreni e fabbricati;
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le pensioni di guerra;
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le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
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le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
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le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
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gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell'attribuzione non si computano:
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i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
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il reddito della casa di abitazione;
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le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
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le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
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l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;